Troppo spesso ormai sentiamo parlare di sinistri fantasma in relazione alla procedura di risarcimento diretto. Si tratta di quei sinistri che vengo liquidati all’insaputa degli assicurati o comunque nonostante il loro disconoscimento. Ne consegue un aumento del premio assicurativo già tra i più alti in Europa!
Dopo un’analisi della normativa vigente (I) ci concentreremo sui suoi effetti perversi (II) ed infine forniremo dei consigli utili ai consumatori (III)
I – Analisi della normativa vigente
Cos’è il risarcimento diretto ?
Il risarcimento diretto è disciplinato in particolare dagli artt. 149 e 150 del Codice delle assicurazioni (CDA). L’art. 149 dispone che in caso di sinistro con danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, il danneggiato deve rivolgere la richiesta di risarcimento direttamente alla propria impresa di assicurazione. Pertanto, tale azione sembrerebbe precludere il ricorso all’azione ordinaria di cui all’art. 145 c.2 CDA e cioè all’azione contro l’impresa assicuratrice del – presunto – responsabile del danno.
Sul carattere dell’obbligatorietà dell’azione è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 180 del 2009. Il giudice delle leggi era chiamato a pronunciarsi sulla presunta violazione dei diritto di difesa di cui all’art. 24 della Costituzione in quanto l’azione di risarcimento diretto escluderebbe il ricorso all’azione ordinaria. La Corte ha tuttavia ritenuto infondata la questione proposta in quanto “l’azione diretta contro il proprio assicuratore è configurabile come una facoltà, e quindi un’alternativa all’azione tradizionale per far valere la responsabilità dell’autore del danno“.
Qual è la procedura di applicazione ?
L’art 150 è invece relativo alla procedura. Dopo la denuncia di sinistro l’assicurazione del danneggiato – che prende il nome di gestionaria – agisce per conto di quest’ultimo nei confronti della compagnia – detta debitrice – del presunto responsabile. Il danneggiato denuncia il sinistro alla propria assicurazione che provvede ad inoltrare la documentazione alla compagnia debitrice. A questo punto la compagnia debitrice dispone di un arco di tempo che va dai trenta ai novanta giorni a seconda del tipo di sinistro per formulare la propria offerta oppure per comunicare i motivi per cui non intende formularla. Se si accetta il risarcimento si passa alla fase liquidatoria altrimenti si può proporre un’azione ordinaria di risarcimento nella forma della negoziazione assistita.
I criteri di determinazione della responsabilità
La responsabilità può essere esclusiva o concorsuale. I criteri di responsabilità sono definiti all’Allegato A dal D.P.R n.204 del 2006 come segue:
- se i due veicoli sono sulla stessa fila chi tampona è ritenuto responsabile al 100%;
- se i due veicoli sono su due file differenti e non c’è cambiamento di fila, la responsabilità è concorsuale al 50%;
- sempre due veicoli su due file differenti ma questa volta c’è un cambiamento di fila, la responsabilità è al 100% del veicolo che ha cambiato fila.
Nel caso in cui non sia possibile determinarla secondo gli schemi classici si prendono in considerazione le dichiarazioni dei testimoni e la dinamica del sinistro.
Proprio con riferimento alla responsabilità, possiamo dire che è il diritto di difesa del presunto responsabile ad essere fortemente ostacolato se non addirittura, in certi casi, privato del tutto.
II – Gli effetti perversi della disciplina
Violazione del diritto di difesa del presunto responsabile
Nel 2012 l’ Istituto di Vigilanza sulle Assicurazione IVASS ha pubblicamente ammonito le assicurazioni italiane circa il loro comportamento in merito ai “sinistri fantasma” da risarcimento diretto. Nella lettera indirizzata alle assicurazioni, l’autorità di settore afferma che “E’ in crescita il numero dei reclami inviati a questa Autorità da assicurati che lamentano l’attribuzione della responsabilità di sinistri r.c.auto mai accaduti (cd “sinistri fantasma”), con conseguente penalizzazione contrattuale (malus)“.
In alcuni casi la compagnia debitrice non si degnava nemmeno di avvisare il proprio assicurato dell’apertura della procedura del risarcimento diretto! Ci si accorgeva del sinistro solo sullo stato di rischio e quindi dopo la sua liquidazione con conseguente aumento della classe di merito. L’Autorità ha fortemente censurato questa prassi.
Tuttavia, le criticità persistono anche in caso di disconoscimento del sinistro da parte dell’assicurato. Infatti, le dichiarazioni testimoniali del presunto danneggiato prevalgono sul disconoscimento dell’assicurato e, spesso, persino sulle dichiarazioni testimoniali allegate da quest’ultimo! Si crea quindi un circolo vizioso in base al quale il vero danneggiato è il consumatore truffato che non riesce a far valere le proprie ragioni. L’assicurazione preferisce infatti liquidare il danno piuttosto che tutelare il proprio contraente sospendendo la procedura.
Il parere dell’AGCM
In tal senso anche il parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato AGCM “spesso le compagnie trovano conveniente liquidare anziché investigare approfonditamente se i danni lamentati, e di conseguenza i risarcimenti vantati, si siano effettivamente prodotti o meno“. Pertanto, i controlli anti frode sono del tutto inefficaci il che dimostra come ” il numero di frodi accertate dalle compagnie in Italia appare piuttosto esiguo ed inferiore a quello accertato nei principali paesi europei“.
Sembra assurdo come nel 2019 non esista ancora un dispositivo efficace per prevenire e/o individuare le frodi. In realtà così assurdo non è perché in fondo a rimetterci sono i consumatori e non tanto le imprese di assicurazione! Urge quindi una riforma in profondità della disciplina del risarcimento diretto e come Immoderati non possiamo che essere al fianco dei consumatori in questa battaglia.
Ma cerchiamo ora, alla luce di quanto detto di consigliare i consumatori sul comportamento da adottare.
III – Indicazioni pratiche ai consumatori
Purtroppo, tenuto conto della complessità della materia e della posizione di svantaggio del consumatore i nostri consigli, seppur provenienti da un giurista in erba come chi vi scrive, potrebbero non bastare. Pertanto, in questi casi vi invitiamo comunque a consultare un legale specializzato nella materia.
Ciò premesso, di seguito tutti i consigli che potrebbero esservi utili.
A) Casi in cui si vene a conoscenza del sinistro prima della liquidazione
- Al momento dell’invio da parte della vostra assicurazione della comunicazione di apertura del sinistro da risarcimento diretto rispondere tempestivamente esigendo l’accesso agli atti con la denuncia sinistro. In caso di non immediato riscontro reiterare la domanda minacciando un ricorso all’IVASS. Spesso infatti ci si ritrova a doversi difendere al buio il che pregiudica gravemente ogni diritto di difesa.
- Rispondere tempestivamente allegando la propria versione dei fatti disconoscendo il sinistro o comunque precisando bene la dinamica del presunto sinistro quando non c’è stato contatto – in questo caso infatti la procedura di risarcimento diretto è inapplicabile così come specificato dal CARD (art. 15). Ricordatevi che è importare allegare contestualmente anche le testimonianze a supporto delle vostra tesi.
- In caso di contatto ma di nessuna responsabilità da parte vostra riferirsi all’Allegato del D.P.R. di cui sopra per smentire la vostra responsabilità esclusiva allegando le relative dichiarazioni testimoniali.
- Allertare la vostra assicurazione di essere vittime di una truffa sia in caso di sinistro fantasma che di richiesta danni palesemente gonfiata. In tal caso fare anche riferimento all’art. 642 del Codice penale, così come modificato dall’art. 24 della l. 12 dicembre 2002, n. 273, che punisce da 6 mesi a 4 anni di reclusione chi “al fine di conseguire per se’ o per altri l’indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprieta“.
- Previo imprescindibile parere di un legale valutare l’azione di cui all’art. 642 del Codice penale nei confronti del presunto danneggiato.
B) Casi post-liquidazione (sia quando siete venuti a conoscenza dopo la liquidazione sia quando sono sorti dubbi circa la correttezza del comportamento dell’assicurazione)
- In primo luogo conformemente all’art.146 del Decreto Legislativo n.209 del 7 settembre 2005 richiedere alla propria impresa assicuratrice l’accesso agli atti di tutta la documentazione specificata allo stesso articolo allegando il vostro documento d’identità e, se agite per conto di terzi, delega e i due documenti.
- In caso di mancata risposta in tempi brevi reiterare la domanda minacciando ricorso all’IVASS. Tenete presente che il termine per adempiere è comunque di sessanta giorni ma potete comunque fare pressione.
- Valutare la documentazione richiesta anche alla luce degli elementi forniti sopra. Se si riscontrano criticità in merito al trattamento subito presentate un reclamo interno all’azienda al fine di eliminare il malus e ritornare alla classe di merito originaria. Nel reclamo specificate per bene tutti le contestazioni sulla base degli elementi che vi abbiamo fornito e minacciate ricorso all’IVASS.
- Quando scrivete il reclamo all’assicurazione ricercate anche il Codice di condotta dell’assicurazione. Se riscontrate il non rispetto delle disposizioni del codice, allegatele una per una al reclamo. Il non rispetto del codice di condotta integra la fattispecie di pratica commerciale scorretta ed in particolare di azione ingannevole di cui all’art. 21.2 b) del Codice del consumo. In tal caso, minacciare dunque una segnalazione all’AGCM.
- Qualora la risposta non dovesse essere soddisfacente presentate un ricorso all’IVASS. In tal senso si veda la pagina reclami del sito.
Tenete inoltre presente che in ogni caso potete riscattare il sinistro facendo domanda alla CONSAP. Come prima cosa dovete richiedere qui l’importo del sinistro liquidato e poi fare le vostre valutazioni. Spesso riscattare il sinistro può essere più conveniente di restare con la nuova classe di merito e seppur questo non renda giustizia alle vittime può comunque permettergli di risparmiare qualcosa.
Ricordate sempre che il consumatore è key actor del mercato. Il vostro comportamento attivo è, allo stato attuale, l’unico modo per limitare questi abusi e pretendere delle assicurazioni che non trascurino il diritto di difesa dei propri clienti.
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[…] linea con quanto detto nel primo episodio della rubrica tutela del consumatore, ricordatevi che siamo key actor del mercato e che le nostre […]