Cari lettori, vi avverto! Stiamo per entrare in una discussione che potrebbe portarvi a sostenere alternativamente i diritti dei passeggeri o i voli low cost. Obiettivo invece di chi vi scrive non è tanto quello di far prevalere una cosa sull’altra bensì di spingere per loro coesistenza.
Ma veniamo subito al dunque. Inizieremo col fare un breve resoconto dei diritti dei passeggerei aerei (I) per poi applicarli al controverso caso specifico della pandemia (II) e da lì aprire un ragionamento sulla importanza delle low cost per il mercato interno (III).
I – Diritti dei passeggeri aerei
L’Unione europea ha contribuito tantissimo alla creazione di una forma di tutela specifica per i passeggeri aerei. Qui faremo riferimento soltanto al passeggero che acquista uno o più biglietti aerei senza acquistare contestualmente altri servizi come ad esempio il pernottamento – si rientrerebbe in questo caso infatti nei diritti dei viaggiatori all’interno dei pacchetti turistici e servizi turistici collegati di cui alla direttiva 2015/2302.
Il Regolamento 261/2004 istituisce invece regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.
Per quanto concerne il ritardo prolungato, il viaggiatore ha diritto al rimborso in caso di ritardo di più di 5 ore e ad assistenza (che può comprendere pasti, bevande, trasporto e sistemazione in hotel se il volo parte il giorno seguente) nei casi di ritardi inferiori.
Il negato imbarco invece avviene ad esempio quando il vettore areo abbia venduto più biglietti dei posti disponibili andando in overbooking. La pratica è consentita, pertanto si consiglia sempre in ogni caso di fare il check-in online e mai in aeroporto perché viene data precedenza agli utenti già registrati.
Qualora per qualsivoglia ragione non abbiate fatto in tempo a registrarvi online si consiglia di recarsi con largo anticipo in aeroporto di modo da avere la precedenza su altri nella vostra stessa situazione. Tuttavia, sappiate che se vi dovesse essere negato l’imbarco per overbooking avrete diritto oltre che all’assistenza anche ad una compensazione pecuniaria che va dai 250 ai 600 euro a seconda della distanza.
Veniamo ora alla cancellazione del volo. Come prima cosa spetta al passeggero il rimborso o il trasporto su un altro volo. Inoltre, Anche in questo caso è prevista l’assistenza, e, ad eccezione di taluni casi elencati all’articolo 5, la compensazione pecuniaria. Tuttavia, il paragrafo 3 di detto articolo precisa quanto segue:
“Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell’articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso“.
Pertanto, nel caso di cancellazioni dovute alla pandemia da Covid-19, che costituisce circostanza eccezionale non imputabile al vettore, la compensazione pecuniaria è esclusa. Come ben sapete però resta apertissima la questione del rimborso integrale del prezzo del biglietto o del rilascio di un voucher.
II – Cancellazione dei voli dovuti alla pandemia da Covid-19: rimborso o voucher ?
Nei mesi di lockdown sono stati annullati la maggior parte dei voli. La situazione però continua ad essere problematica anche ora. Infatti, il numero esiguo di passeggeri porta le compagnie aeree ad annullare il volo perché non rientrerebbero neanche dei costi operativi. Ora, secondo il regolamento sopra esaminato, il passeggero ha diritto di scegliere tra il rimborso o un volo alternativo.
Eppure, in linea con quanto richiesto dalle compagnie aeree, e in palese contrasto con i diritti dei passeggeri, il legislatore italiano ha introdotto la forma di rimborso obbligatoria mediante voucher La risposta delle istituzioni europee non si è fatta attendere. Con Comunicazione del 18 marzo 2020, la Commissione precisa che “l’offerta di un buono da parte del vettore non può pregiudicare il diritto del passeggero di optare, in alternativa, per il rimborso“.
Inoltre, “I buoni a carattere volontario dovrebbero essere protetti in caso di insolvenza di chi li ha emessi, avere un periodo minimo di validità di 12 mesi ed essere rimborsabili dopo al massimo un anno, se non utilizzati. Dovrebbero inoltre offrire flessibilità sufficiente, consentire ai passeggeri di viaggiare sulla stessa tratta alle stesse condizioni di servizio o permettere ai viaggiatori di concludere un contratto per un pacchetto turistico con servizi dello stesso tipo o di qualità equivalente. I buoni dovrebbero anche essere trasferibili a un altro viaggiatore”.
La perseveranza del legislatore italiano nel non volersi conformare alle indicazioni della Commissione è sfociata il 2 luglio nell’apertura di una procedura d’infrazione non solo in riferimento al trasporto aereo ma anche a quello ferroviario e su autobus! Successivamente, in sede di conversione del “Decreto rilancio”, è stata introdotta la durata del voucher per un periodo di 18 mesi decorsi i quali, il voucher, se non utilizzato, si trasforma in un rimborso in denaro.
Questa soluzione continua indubbiamente a non essere conforme ai diritti dei passeggeri perché continua a negare il diritto alla scelta tra il rimborso e il voucher. Pertanto, se così dovessero rimanere le cose, è facile prevedere una chiusura della procedura che accerti la violazione del diritto europeo e che quindi rimandi l’Italia dinanzi alla Corte di Giustizia.
Come al solito dobbiamo sempre distinguerci, vuoi per fare un ennesimo favore ad Alitalia, vuoi per pressappochismo, vuoi per deliberata stupidità si rischia di sprecare i soldi dei cittadini italiani in inutili contenziosi.
Ora, se da un lato è necessario rispettare il quadro normativo esistente, o comunque se obsoleto magari proporre di modificarlo, dall’altro non possiamo trascurare il periodo durissimo che hanno vissuto le compagnie aeree e in particolare le low cost. Ci dobbiamo chiedere però se questo può giustificare un bilanciamento a scapito dei diritti dei passeggeri.
III – L’importanza delle compagnie low cost per il mercato interno
La libera circolazione delle persone all’interno del territorio europeo è stata una grandissima conquista di civiltà che bisogna difendere sempre col coltello tra i denti. La Comunità prima e l’Unione Europea poi hanno fatto sì che questa come le altre libertà principali fossero realmente effettive. In questo senso la creazione di un mercato concorrenziale e l’inserimento delle compagnie low cost hanno permesso una drastica riduzione dei prezzi dei biglietti aerei aprendo il mercato a una moltitudine di cittadini che prima non avevano molte possibilità di prenotare un biglietto aereo.
Pensate che dal 2009 al 2019 la percentuale di mercato delle low cost è passata dal 24 al 38%. Ora con la crisi dovuta all’epidemia cosa succederà?
In primis, dobbiamo considerare che le compagnie statali come Alitalia, AirFrance KLM e Lufthansa hanno beneficiato e continuano a beneficiare di tanti, troppi aiuti. Questo dovrebbe farci pensare ad un crollo inevitabile delle low cost, eppure non è così scontato. Infatti, le low cost come Raynair e Easyjet godono di una buona solidità finanziaria. Quindi, paradossalmente, considerati anche i problemi strutturali delle compagnie di bandiera, potrebbero meglio sopravvivere alla crisi in corso e rilanciarsi ancora meglio domani conquistando una più ampia fetta di mercato.
Non possiamo di certo prevedere come andrà a finire, ma una cosa è certa: non possiamo permetterci di perdere le low cost. In ogni caso credo sia utile ragionare come consumatori e guardare al quadro complessivo adottando un comportamento che permetta alle compagnie aeree di affrontare meglio questa crisi.
Quando – e se mai per noi italiani! – ci troveremo di fronte alla scelta tra un rimborso in denaro e uno in voucher sarebbe meglio, nel caso in cui ciò non comporti ovviamente un onere eccessivo, optare per un voucher. Questo darebbe nell’immediato più ossigeno alle compagnie e una possibilità maggiore per noi in futuro di continuare a viaggiare a prezzi contenuti.
Altra questione che sarebbe utile affrontare è quella relativa al negato rimborso in caso di cancellazione del volo di propria iniziativa. Sarà capitato a molti di dover rinunciare a un volo o a un treno perché in attesa di un tampone o perché si è avuto la notizia di essere stati in contatto con un positivo o con un sospetto positivo. La persona diligente in questo caso annulla la partenza e aspetta l’esito del tampone. Cosa assurda però è che questa eventualità non giustifica a priori un rimborso del biglietto perché non si è ancora in una quarantena imposta dall’autorità.
In linea con quanto detto nel primo episodio della rubrica tutela del consumatore, ricordatevi che siamo key actor del mercato e che le nostre scelte possono e devono influenzare il mercato meglio di ogni regolamentazione.
Tuttavia, non possiamo tacere di fronte a palesi violazioni dei diritti dei passeggeri e pertanto chiediamo al legislatore italiano e a questo governo di conformarsi alla possibilità di scelta tra rimborso e voucher e inoltre di inserire una forma di rimborso anche per chi è costretto ad annullare un viaggio nell’attesa di un esito del tampone per sé o per per persone con cui è stato in contatto.