Quello che segue è il primo di una serie di articoli che tratteranno le riforme costituzionali necessarie alla piena realizzazione del processo accusatorio in Italia. Con l’uscita dei prossimi articoli verranno puntualmente inseriti i link rimandanti più specificamente alle singole riforme.
La nostra Costituzione nacque come compromesso fra due visioni opposte. Alla fine della seconda guerra mondiale l’Italia era infatti contrassegnata da due grandi culture dominanti: l’una cattolica, nutrita dall’educazione e rafforzata dalla consuetudine; l’altra marxista, sviluppatasi originariamente nelle fabbriche e risorta nella Resistenza, dopo essere stata perseguitata dal Fascismo. A fare da contorno, quasi clandestinamente, sopravviveva la cultura conservatrice e fascistizzante, talvolta più timorosa del nuovo che nostalgica dell’antico. Ultima, meno importante, la cultura laica e liberale, che pur avendo espresso prestigiosi portavoce (Croce, Calamandrei, La Malfa…) risultava politicamente afona. Il grande compromesso fu trovato nella Costituzione, anche se paradossalmente l’anima autoritaria rimaneva nel nostro sistema giuridico complessivo: i nostri codici civile e penale recavano, e recano ancora, la firma di Mussolini e del re. Alla base della convivenza dei tre sistemi, forse, il comune denominatore di una legittimazione metafisica: lo Stato sociale per i marxisti, Dio per i cattolici, lo Stato etico hegeliano per i postfascisti. Il cittadino, in quanto tale, veniva relegato in un ruolo subalterno e gregario. La cultura laico-liberale ne uscì sfavorita; in certi articoli addirittura umiliata. D’altra parte è innegabile che la nostra carta costituzionale presenti una codificazione dei diritti particolarmente attenta e rigorosa, con una impostazione (per quanto riguarda i diritti!) che riesce ad essere elastica e allo stesso tempo garantista.
Nei cinquant’anni successivi le ideologie si sono deteriorate; il comunismo, nella sua realizzazione storica, è stato sepolto a Berlino, crollando sotto il peso delle sua stessa tragedia; il cristianesimo invece si è mondanizzato abbracciando una sorta di umanesimo sociale e si è indebolito perdendo il monopolio culturale sulle coscienze. In questa involuzione politica e culturale il pensiero laico e liberale avrebbe potuto affermarsi nella sua serena coerenza. Dalla sua parte aveva infatti il disincanto della laicità, perennemente aperta al confronto e al cambiamento, e la forza della libertà, capace di sopravvivere come unica soluzione praticabile dopo le catastrofi dei totalitarismi. Purtroppo così non è stato, e la nostra venerabile Costituzione mantiene aspetti indubbiamente superati dalla storia, incapace di rinnovarsi dopo la morte e l’indebolimento delle grandi ideologie da cui era stata generata. L’opinione di chi scrive, (generalmente condivisa in ambienti liberali) è che sarebbero opportune radicali riforme della Costituzione ma non una carta costituzionale del tutto nuova, peraltro molto improbabile oggi. In ogni caso il testo proposto si limiterà ad alcune modifiche ritenute imprescindibili per la piena attuazione del processo accusatorio, tipico dei sistemi di common law ma ormai approdato anche in quelli di civil law. Ci ripromettiamo di scrivere della Costituzione con un approccio generale in futuro.
Il processo penale italiano, disciplinato dai codici precedenti rispetto a quello vigente, presentava la commistione tra modello accusatorio e inquisitorio, dovuta in primo luogo alla presenza del giudice istruttore. Nella disciplina del codice attuale, entrato in vigore nell’ottobre del 1989, la figura del giudice istruttore è stata soppressa e il processo ha assunto caratteristiche prevalentemente accusatorie. Tuttavia, non essendovi ancora una effettiva parità tra accusa e difesa, è corretto che venga considerato un sistema misto: proprio la parità fra accusa e difesa rappresenterà l’oggetto principale delle nostre modifiche costituzionali. Ad oggi appare improbabile che si possano ricreare le condizioni per una nuova Assemblea costituente; molto più percorribile la via maestra prevista dall’art. 138 della Costituzione, con la doppia lettura da parte delle due Camere e la maggioranza dei due terzi.
A nostro avviso le riforme costituzionali necessarie all’attuazione del processo accusatorio sono tre: (i) la riformulazione della struttura e dell’elezione del Consiglio Superiore della Magistratura, (ii) l’eliminazione della obbligatorietà dell’azione penale e (iii) la separazione delle carriere. Seguiranno argomentazioni e proposte per ciascuno dei punti focali. Abbiamo preferito parlare di “processo accusatorio” piuttosto che di “giusto processo”: in un laico scetticismo potremmo limitarci a rilevare che un sistema funziona correttamente solo se preso nella sua integrità.
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[…] probabile che alcuni concetti siano già stati esposti da altri, ma penso che aggiungerò alcuni altri che, per quanto mi è dato saperne, mi paiono del tutto […]