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Politica interna

Le bugie del fronte del sì

In avvicinamento al referendum del 4 dicembre, auspicherei di mettere definitivamente fine ad una serie di illazioni che fluttuano nell’orbita del Sì e che giornalmente ci vengono propinate dai membri del Governo tutti e, sempre più insistentemente, dai frequentatori dei social. Ormai fare propaganda è mestiere valido erga omnes.

Obiettivo è quello, non di esaminare la totalità della riforma, ma di replicare a (non) argomentazioni specifiche.

1)Finalmente si supera il bicameralismo paritario, principale problema del nostro Paese.

Due considerazioni a riguardo: anzitutto, la totalità dei dati raccolti (si veda il lavoro certosino di Openpolis) sull’attività legislativa denota un’ampia ed eccessiva produzione normativa, con un numero residuale di ipotesi di navetta fra le due Camere. Preoccupante è la percentuale minima di leggi di iniziativa parlamentare (0,7% sul numero complessivo di ddl), a fronte dell’oltre 30% imputabile all’operato del Governo. Molti avranno da obiettare che è per via della necessità di ricorrere a decreti legge i quali, però, putacaso, sono utilizzati in un numero sproporzionato di occasioni, rispetto a quelle riconducibili ai «casi straordinari di necessità e di urgenza» ex art. 77 Cost. Si prenda come semplice esempio il d.l. fiscale con il quale si è ben pensato di estinguere le società del Gruppo Equitalia a far data dal 1° luglio 2017. La constatazione ci muove in altra direzione: il Parlamento non è che un braccio dell’Esecutivo, per la sola volontà di primazia del Governo stesso.

In secondo luogo, l’attività parlamentare non è svolta solamente in aula, anzi, spesse volte trova la sua parte preponderante nelle commissioni c.d. ratione materiae, nelle quali si esegue una valutazione preliminare sul disegno o progetto di legge che si intende trasferire in aula. A seguito della deliberazione, la maggioranza in ciascuna delle Camere, calendarizza la proposta, fissando la data in cui si procederà al voto. Bene, posto il quadro generale, nella stragrande maggioranza dei casi, le lungaggini che comportano la mancata adozione di una legge stanno esattamente nel difetto di calendarizzazione. In altri termini, non è la famosa navetta a realizzare i ritardi nell’approvazione di un disegno di legge, quanto il fatto che il Parlamento non discuta assolutamente sul disegno stesso. È giocoforza concludere che la lentezza dell’iter legislativo è imputabile quasi esclusivamente alla volontà politica, cioè a quell’elemento che è fonte primaria del funzionamento (o non funzionamento) dell’organismo parlamentare.

2)Non si vota sull’Italicum, data la sua estraneità alla riforma.

Certamente. È giusto, però, che siffatta notazione valga bilateralmente per i due schieramenti. Quando il Presidente del Consiglio – e non solo lui – sciorina, tra i (fittizi) pregi della riforma, che questa ha il merito di rendere stabile il Governo per l’intera durata della legislatura, non fa altro che esprimere l’effetto principale dell’Italicum, cioè l’acquisizione di una maggioranza (sproporzionata e) netta alla Camera. A nulla serve obiettare che il rapporto di fiducia sia ricondotto tra il Governo e la sola Camera dei deputati, perché ciò è sostanzialmente irrilevante – o quantomeno fortemente secondario – ai fini del discorso. Il perché è presto detto, con un semplice argomento a contrario: considerato l’assetto posto dalla riforma, si supponga che la legge elettorale sia un proporzionale puro. È evidente che non solo la stabilità del Governo sarebbe precaria, ma un Esecutivo farebbe anche fatica a formarsi, con l’attuale panorama partitico tripolare.

Ancora: se in passato fosse stata elaborata una legge elettorale che garantiva la maggioranza anche al Senato, staremmo parlando di riforma costituzionale? Per opinione di chi scrive, probabilmente no, o non in questi termini; ergo, parliamo di ragionamenti contingenti.

In conclusione, non la riforma, ma la legge elettorale determina l’assetto politico all’interno delle istituzioni.

3)La riforma del Titolo V risolve il problema del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto si procede alla eliminazione della competenza concorrente Stato-Regioni.

Neanche la seconda parte è vera. Anzitutto, restano alcune materie le quali, sebbene ripartite in elenchi esclusivi, realizzano in lettura congiunta una competenza concorrente. Una fra tutte la tutela della salute (o comunemente sanità). Diversamente da quanto costantemente si dice – con una speculazione sui malati oncologici che non farebbe invidia neppure al peggiore dei criminali – in materia di sanità non ci sarà alcun tipo di cambiamento: i principi generali in materia restano di competenza dello Stato; la disciplina di dettaglio nella disponibilità delle Regioni.

Altresì – e più importante – il contenzioso innanzi la Corte costituzionale trova la sua principale fonte sì nel conflitto Stato-Regioni, ma non a causa della competenza concorrente, quanto invece nelle prevaricazioni che lo Stato realizza, legiferando in materie di sua competenza, a danno della competenza regionale, in materie che indirettamente vengono toccate. Ciò è, in parte qua, confermato dalla recente sentenza con cui la Consulta ha censurato alcune deleghe della c.d.Riforma Madia, sottolineando come in alcune ipotesi sorga un intreccio di materie (esclusive) inestricabile, tale per cui non è possibile individuare un interesse prevalente dello Stato o della Regione. A tal proposito, tacendo chi parla di burocrazia costituzionale, la Corte non ha assolutamente espresso il principio per cui «una sola regione può bloccare arbitrariamente il licenziamento dei furbetti del cartellino», ma ha sottolineato come, in ipotesi di conflitto irrisolvibile dall’esterno sia necessaria un trattativa realmente perpetrata tra Stato centrale ed enti regionali, ma mai al punto di arenare l’attività di normazione. Mi si consenta: di fronte alla censura del massimo organo di garanzia del nostro ordinamento, null’altro se non un ‘mea culpa’ doveva provenire da chi, in modo totalmente inadeguato, ha redatto quelle norme.

Tutto ciò a riprova del fatto che, ovunque un elenco di materie sia presente, conseguenza pressoché fisiologica è l’insorgenza di un conflitto.

In conclusione, una ingente riallocazione delle competenze sarebbe, dunque, foriera di nuovi conflitti dinanzi la Corte costituzionale, nel tentativo di cristallizzare definitivamente le attribuzioni dell’uno e dell’altro livello di governo.

Quindi, ancora una volta, false sono le affermazioni dei fautori del sì e inesistenti le soluzioni rese dalla riforma.

4)La riduzione dei Senatori, l’abolizione del CNEL e delle Province realizzeranno un enorme risparmio di denaro pubblico.

A tal proposito le stime del Governo si aggirano attorno a mezzo miliardo. È già ictu oculi possibilerendersi conto dell’assurdità del dato, ma, ad ogni modo, viene in nostro ausilio un recente studio del Prof. Perotti (ex commissario alla spending review), nel quale viene elaborata una previsione dei futuri risparmi. Perotti prevede, nell’immediato, un minor aggravio di circa 130 milioni di euro; a regime, un massimo di 160, sebbene con un successivo intervento abbia rivisto a ribasso entrambe le somme. I risultati scadenti, a tale riguardo, deriverebbero, per un verso, dal già avvenuto svuotamento sostanziale del CNEL – con legge del 2014 – che porterebbe alla causa 3 milioni di euro (posto che i dipendenti saranno allocati presso la Corte dei Conti). Per altro verso, dall’abolizione delle Province, i cui minori costi, anzitutto, sono già da computare nel riparto delle competenze provinciali in altri livelli di Governo (si veda c.d. Legge Delrio); in secondo luogo, esse saranno sostituite, per espressa previsione di legge, dai c.d. enti di area vasta i quali, stima sempre il Prof. Perotti, potrebbero addirittura recare un aggravio di spesa.

In chiusura, anche le cifre relative alle indennità dei parlamentari sembrano gonfiate: a fronte della dichiarazione del Ministro Boschi di un risparmio di 80 milioni di euro (question time del 8.6.2016), l’effettivo dovrebbe aggirarsi intorno ai 25 milioni, considerato il valore netto delle indennità percepite (25 milioni, appunto) ed escludendo dal calcolo rimborsi e diarie che, ragionevolmente, continueranno ad essere corrisposti.

Sembra assurdo, allora, attingere alla Costituzione per un risparmio totale che si aggira tra lo 0,020% e lo 0,030% del totale della spesa pubblica.

* di Enea Iafano

3 comments

Pierpaolo Cecchi 02/12/2016 at 15:37

In realtà le cose stanno un po’ diversamente…
1)I problemi di calendarizzazione sono aggravati dalla “navetta”, perchè più passaggi una legge deve fare, più volte deve essere calendarizzata. Mi sembra ovvio.
Il fatto che le leggi di iniziativa parlamentare siano così poche nasce proprio da questo sistema così farraginoso, che ne rende difficoltosa l’approvazione.
E’ ovvio che una maggioranza più forte e coesa lavora più velocemente (anche se poi qualcuno grida alla dittatura), ma abbiamo visto che è difficile averla.
2)Con l’attuale Costituzione non si può fare una legge che garantisca stabilità come alla Camera, perchè l’elezione dei senatori deve avvenire su base regionale e quindi non si possono attribuire premi di maggioranza su base nazionale.
3)E’ vero che spesso il conflitto Stato-Regioni nasce dalle intrusioni dello Stato nel campo delle Regioni, o viceversa, ma infatti è per evitare questo conflitto che si è fatto il nuovo Senato.
Se si guarda alle sue competenze e alla sua composizione il suo scopo è disciplinare proprio queste cose, la riforma del titolo V invece serve solo a far tornare allo Stato alcune materie in cui le Regioni non hanno funzionato.
4)Non mi addentro nelle cifre sul tema dei tagli ai costi della politica, le ritengo sempre poco rilevanti, ma in ogni caso non è questo il motivo fondante della riforma, quindi non gli darei tutto questo peso.
E comunque, direi che quei risparmi sono meglio di niente.

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Lorenzo Gugliotta 02/12/2016 at 23:52

Commento solo sul bicameralismo: da un lato è vero che la navetta incide sempre meno e tra l’altro il parlamento italiano ha tempi in media comparabili con altri Paesi (es. USA, UK, Germania, Francia). Però in questa media c’è una grandissima percentuale di conversioni in legge di DL (max entro 60 gg) e leggi di ratifica di trattati (che richiedono poco tempo), quindi bisognerebbe discutere delle leggi ordinarie esclusi questi due tipi: i tempi medi si allungano moltissimo. Inoltre la navetta incide ancora: credo che nella penultima legislatura quasi metà delle leggi che non fossero conversioni di DL o di ratifica di trattati abbiano avuto bisogno di almeno una terza lettura, comunque solo poche 4 o più letture. Alla fine, con la nostra produzione legislativa elefantiaca (ma non è che all’estero facciano molte meno leggi), con una camera sola per gran parte delle materie è chiaro che si andrebbe più veloci, a parità di altre condizioni. Quindi per me sul bicameralismo è un sì. Poi non capisco l’obiezione di alcuni che dicono “eh, già facciamo troppe leggi, se andiamo più veloce sarà peggio”. E’ giusto intanto mettere in campo le migliori condizioni possibili, poi sta al parlamento approvare leggi di qualità. Non si può certo rinunciare a migliorare l’asfalto di una strada perché c’è gente che correrebbe all’impazzata…

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Pierpaolo Cecchi 03/12/2016 at 11:13

Oltretutto, così come diventa più facile fare nuove leggi, diventa più facile anche abrogare quelle già esistenti.

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