La situazione, al contrario di quanto direbbe Mao Zedong, non è affatto eccellente. Con questo articolo, che sarà pubblicato in più parti, cercheremo pertanto di fare immoderata chiarezza sul mondo del crowdfunding.
Il crowdfunding (crowd = folla, funding = finanziamento), è un processo di finanziamento tramite cui più persone contribuiscono, attraverso portali online, le c.d. piattaforme, con somme di denaro di varia entità a un progetto o ad un’iniziativa in cui credono e di cui si fanno sostenitori. I pagamenti avvengono attraverso vari tipi di sistemi, principalmente con Paypal (utilizzato dalla maggior parte delle piattaforme) e Amazon Payments. Alcuni siti accettano anche bonifici bancari o pagamenti con carte di credito. Per quanto riguarda la commissione alle piattaforme, essa è determinata come una percentuale ottenuta sui fondi raccolti dai progettisti.
Comunemente si tende a porre l’accento sul “funding” mentre la parte più importante è proprio la “crowd”: senza la crowd il crowdfunding non funziona, è tutta questione di engagement, coinvolgimento, partecipazione della “folla” al progetto.
Il crowdfunding affonda le proprie radici nel concetto di “microfinanza”, ovvero la nozione secondo la quale piccole somme, quando aggregate, fanno la differenza, di cui l’Irish Loan Fund di Jonathan Swift, e la Grameen Bank del Dr. Muhammad Yunus sono antenati e pionieri. Il termine crowdfunding è stato coniato nel 2006 dallo statunitense Michael Sullivan nel lancio di Fudavlog.
Nell’ambito del crowdfunding si distinguono le seguenti tipologie:
– Donation-based crowdfunding: donazioni per associazioni no profit , progetti filantropici o sponsorizzazioni;
– Reward-based crowdfunding: donazioni per progetti sociali o creativi con ricompense non monetarie su diversi livelli o prevendita. In ambito reward-based rientrano il crowdfunding civico e il crowdfunding politico;
– Lending-based crowdfunding: microfinanza e prestiti peer to peer;
– Equity-based: si sottoscrivono azioni di un’impresa, limitatamente alle startup innovative ex decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con legge 221/2012 e ora anche alle PMI innovative introdotte dal decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3.
– Royalty-based o investment-based crowdfunding: “parente” dell’equity, non è diffuso in Italia.
I media mainstream tendono a descrivere il crowdfunding semplicemente una nuova forma di finanziamento alternativa, che consente di trovare facilmente fondi anche quando altri canali non sono disponibili o accessibili e spesso assimilano il crowdfunding all’equity crowdfunding senza le dovute distinzioni. Nonostante l’equity crowdfunding sia quello che riempie maggiormente i panel dei convegni sul crowdfunding la sua diffusione è ancora molto limitata (ad oggi i progetti finanziati sono solo quattro), per via dei vincoli normativi piuttosto stringenti, mentre quella più diffusa è la reward-based.
L’equity crowdfunding è l’unica tipologia regolamentata (delibera Consob n. 18592); per le altre non esiste una normativa ad hoc e generalmente i fondi raccolti vengono fatti rientrare nel regime delle donazioni; qualche problema in più si pone nel caso della pre-vendita. Avremo modo di approfondire anche questi aspetti. Nei prossimi articoli cominceremo ad analizzare le diverse tipologie di crowdfunding.
Vedi anche Crowdfunding: c’è grande confusione sotto il cielo – Parte II