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Temete la teoria gender? Noi siamo la pratica. Sì al DDL Zan

E’ tornato. Proprio lui: il Gender. Quell’entità mitica ed evanescente in grado di omosessualizzare i bambini, di rendere maschi le femmine e femmine i maschi a colpi di dildi glitterati e butt plug con attaccate lunghe crine di unicorno. E’ bastato nominare uno dei componenti della LobbyGhei™ (il padovano daddy Zan) perché, come con Voldemort, si risvegliasse la libido gay e il voyeurismo, sempre rigorosamente repressi, ma comprensibilmente un po’ assopiti a causa del ormai celebre languishing pandemico (vale a dire quello stato emotivo per cui non si provano emozioni).

Dopo 5 anni dall’approvazione del DDL Cirinnà, il Gender non si da per vinto e ci riprova. L’obiettivo della legislatura guidata dall’Eurocrate per eccellenza, il banchiere che incarna i temutissimi potery forty, Mario Draghi, è quello di estendere la legge Mancino, già trasposta nel codice penale con gli articoli 604-bis (“Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa) e 604-ter, anche agli atti di propaganda, discriminazione e violenza esercitati in ragione del sesso, del genere, dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere e non più soltanto per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi.

La famosa area della destra italiana autoproclamatasi “liberale” (quella che brucerebbe i gay, per intenderci) si è detta subito preoccupata di gridare allo scandalo a suon di “censura!”, “non posso più dire che un bambino ha bisogno un padre e una madre!” e similari. Per questi illustri cultori del diritto presso l’Università della Vyta, con tanto di poltrona in quei palazzi di Roma dove le leggi vengono proposte e votate, la nozione di gerarchia delle fonti del diritto è un concetto totalmente ignoto: una legge ordinaria non può violare una libertà fondamentale prevista nella carta costituzionale (nello specifico, la libertà di espressione del pensiero, sancita dall’art. 21 della Costituzione Italiana) e, come ribadito più volte dalla Cassazione che guarda caso non ha mai rimandato gli atti alla Corte Costituzionale, la questione di legittimità è  “manifestamente infondata”. Se non fosse che, comunque, il DDL Zan prevede comunque un articolo, il 4, a tutela della libertà di espressione delle idee, ci sarebbe pure quasi da dar ragione a M. S. e G. M. (il cui nome non viene riportato per esteso a tutela della loro dignità): quella libertà di esprimere le proprie idee non è assolutamente tutelata.

Connesso a questo aspetto, c’è poi un’ulteriore critica: quella di voler punire l’idea in sé, oltre che il volerla esprimere. E però, anche qui, entra in gioco la bellezza del diritto (non della legge, ma questo è un altro tema di cui si parlerà più avanti): il DDL Zan non si estenderebbe alla mera propaganda di idee (prima fattispecie prevista dal 604-bis c.p.), che da sempre è ipotesi di sospetta incostituzionalità in quanto integrante un reato di pericolo astratto; al contrario, punisce l’istigazione, che si qualifica come un reato di pericolo concreto, avente caratteristiche specifiche di fattività e concretezza  perché in grado di determinare l’esistenza di un nesso consequenziale tra parole e atti. Quello per cui, poi, si integrino delle fattispecie che sono punite perché commesse con dolo specifico, cioè con l’esatta finalità di “offendere la dignità e l’incolumità della vittima in considerazione di fattori etnici, religiosi o razziali” (così la Cassazione nel 2002) – che ora verrebbero estese a sesso, genere, orientamento sessuale ed identità di genere.

Tra le contestazioni mosse al DDL Zan vi è anche quella di essere troppo specifico e, forse, segregante, nella sua scelta di inserire, all’art. 1, un richiamo linguistico che chiarisca cosa si intenda, appunto, per sesso, genere, orientamento sessuale ed identità di genere. Ed, in effetti, le definizioni contenute in leggi costituiscono sempre un piano inclinato, uno slippery slope, perché rischiano di produrre l’effetto contrario, specialmente quando appartengono ad un linguaggio extra-giuridico. Ma il diritto resta una scienza che si avvale delle altre competenze sociali e, il diritto penale, in particolare, necessita di vedere integrate, nelle sue norme, i criteri di precisione, determinatezza e tassatività.

Arriva, poi, il tema liberale per eccellenza: serve davvero una legge? La legge, che regola i rapporti sociali, può essere considerata la panacea di tutti i mali? Tra i tantissimi, Hans Kelsen, Bruno Leoni e Norberto Bobbio ne hanno già scritto abbastanza. Certamente, però, gli ordinamenti democratici che si fondano sullo stato di diritto regolano le condotte umane tramite leggi, di iniziativa parlamentare, i cui componenti sono eletti. Lo Stato liberale che si fonda sulla supremazia del diritto e che nello stesso diritto trova la sua unica e autentica espressione, non ha figli e non educa i suoi cittadini. Le leggi dello Stato liberale regolano i rapporti sociali, li orientano, per garantire l’ordine. E, se serve, punisce. Si chiama diritto penale perché infligge una pena: è una branca che esiste in qualunque ordinamento giuridico. Le misure repressive appartengono al diritto penale, che viene applicato da un giudice che esercita le proprie funzioni “in nome del popolo Italiano”, perché applica quelle leggi che son state votate da un parlamento, eletto da cittadini maggiorenni, in quanto espressione di una specifica volontà in un dato momento storico. 

Una delle prime nozioni che vengono impartite in diritto romano, probabilmente in tutte le facoltà, è quella del rapporto tra il diritto ed il termine “regula”: la seconda serve, appunto, a “guidare dritto” a fare ordine. Amare il diritto non significa amare la legge: significa apprezzare e capire la propria limitazione di libertà perché espressione di ordine e, così, della libertà di tutti. D’altronde dovrebbe essere il solo ed unico fine di uno Stato di persone libere: lo scopo dello Stato liberale è, come già detto da celebre frase di W. von Humboldt, quello di non immischiarsi “nella sfera d’affari privati dei cittadini, salvo che questi affari non si traducano immediatamente in un’offesa al diritto dell’uno da parte dell’altro.” Quindi, la repressione di condotte o parole violente è assolutamente liberale, se l’ordinamento, nel suo complesso, agisce al fine di garantire anche la libertà della persona offesa.

Questo è particolarmente vero se il maggior rigore punitivo, che nel DDL è previsto con l’aggravante specifica del 604-ter, è legato al fatto che la persona non viene aggredita per motivi generici (io picchierei volentieri chi indossa le Hogan, per esempio) ma proprio in virtù di quel che è: la criminologia descrive questi reati come message crimes, cioè crimini che, oltre alla vittima del caso concreto, sono in grado di offendere e porre a rischio anche tutti gli altri componenti della collettività che presentano la stessa caratteristica ascrittiva.

Infine, il DDL non ha solo valenza simbolica ma, se correttamente applicato, è in grado di intervenire preventivamente, scongiurando l’applicazione di misure di carattere penale. Fermo restando, da una parte, la libertà e l’autonomia delle scuole nella scelta di cosa proporre nella propria offerta formativa, e la libertà delle famiglie in merito alla scelta di far seguire attività non obbligatorie (come già l’ora di religione), dall’altra, si riconosce la possibilità di dedicare alla giornata internazionale contro l’omofobia (IDAHOBIT, che ricorre il 17 maggio) un momento di studio e approfondimento.

E’ un problema che un professionista mostri quel che esiste nella sempre invocata “natura”, che esistono maschio e femmina, che alcuni animali cambiano sesso nel corso della vita e, persino, che alcune persone nascano intersex, cioè con entrambi gli attributi sessuali e scelgano di tenerli? Temete la teoria gender? Noi siamo la pratica.

1 comment

Marco 30/06/2021 at 23:13

Quanta superficialità… mi dica quanti mammiferi cambiano sesso durante la loro vita (non parli di pesci o altri organismi vari perchè non c’entrano nulla, l’essere umano è un mammifero) e quanti intersex nascono ogni giorno (parliamo dello 0.2 % della popolazione mondiale). Ad ogni modo il discorso intersex lo eliminiamo subito, in quanto parliamo di individui nella stragrande maggioranza non fertili e con almeno 1 dei 2 attributi sessuali NON completamente sviluppato, a dimostrazione che si tratta di una malformazione, di UN PROBLEMA. Se una persona nasce con 6 dita in una mano invece che con 5 sarebbe giusto affermare che gli esseri umani possono avere sia 5 che 6 dita? O si tratta quel caso come un chiaro esempio di malformazione? Siamo mammiferi, siamo maschi e femmine, è biologia pura, anatomia da prima liceo. Ma quanto è difficile farvelo capire? Ma cosa ci guadagnate a scrivere e pubblicare scemenze?

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