Economia & Finanza

La Criminalizzazione dell’Attività Economica

Prima che il lavoro degenerasse in schiavitù, adoravo lo sport praticato: tra gli altri apprezzavo la vela. Mentre quella scolastica la sperimentai raramente, con quella nautica ebbi miglior fortuna. Ammiravo specialmente chi giungesse alla vela partendo dalla deriva (laser, 420, 470 ecc.): Mai avrei immaginato di associare la DERIVA al nostro STATO di DIRITTO.L’imperversante deriva GIUSTIZIALISTA, interessa aspetti tanto vari da imporre una serie di regate virtuali, la prima di esse si chiama:

Compensazione

Il presente contributo scaturisce dal silenzio o sommesse grida, che hanno accompagnato fin dal concepimento, le modifiche al D.Lgs 74/2000 (cd. codice penale tributario), inserite nel D.L. 124/2019 (cd.  decreto fiscale). Il collegato fiscale è ora all’esame del Senato, che accorderà la fiducia in analogia alla Camera dei Deputati, dando alla luce il neonato che unirà il suo pianto liberatorio a quello dei contribuenti sofferenti. Il decreto fiscale, collegato alla Manovra di Bilancio 2020, deve essere convertito in legge entro il 26.12.2019 (art. 77 Costituzione).

Fornirò alcuni spunti di riflessione, per rafforzar gli auspici della illuminata conversione del Legislatore, ispirata a Santo Stefano (che la Chiesa onora nel giorno dopo Natale), diacono convertitosi dalla religione ebraica e martirizzato con la lapidazione innanzi a Saulo di Tarso, mentre custodiva i mantelli dei lapidatori (At 7,51-8,1). Saulo, a sua volta convertitosi sulla via di Damasco (At 22,3-16), ispiri la conversione dei due rami del parlamento convertitore: per una doverosa potatura del decreto fiscale.

Accantoniamo temporaneamente le preci, sempre opportune in uno Stato dove i politici vengono votati in guisa di atto di fede. Le modifiche approvate giovedì dalla Camera dei Deputati  inaspriranno le pene e abbasseranno le soglie: per punire i contribuenti infedeli. Gli adulteri del Leviatano verranno marchiati a fuoco, quali  parassiti se giudicati evasori per cifre superiori a 100.000 euro.

La gogna mediatica reputa necessario sia aumentare gli anni di reclusione, sia  abbassare le soglie per incorrere nel reato. I “dibbbattitori” omettono di dire che — dal lontano 2006 — per appena 50.000 euro di compensazioni, è già prevista la galera come grandi evasori. Ciò in quanto, per il reato di indebita compensazione, è stata prevista un’identica soglia di punibilità – 50.000 euro -, sia per la fattispecie “crediti inesistenti” (frode), sia per i “crediti non spettanti”.

Ciò dice lunga sul concetto di evasione utilizzato dal legislatore tributario, che con il D.L. 223/2006 ha introdotto nel D.Lvo 74/2000 l’art. 10 quater. Quindi, da oltre 13 anni i crediti non spettanti e i crediti inesistenti ricevono il medesimo trattamento, in quanto il decreto attuativo Renzi del 2015 (D.lgs 158/2015), per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, ha solo modificato la cornice edittale (= galera) delle due fattispecie, con una differente parametrazione delle pene.

L’assurdo è palese laddove si presti attenzione alle due diverse fattispecie: mentre il delitto di indebita compensazione di crediti inesistenti è caratterizzato da comportamenti fraudolenti, questi ultimi sono esclusi nella compensazione di crediti non spettanti. Per tale ultima fattispecie di reato è sufficiente un dolo generico, che ricorre quando il contribuente abbia anche solo la coscienza di aver effettuato un versamento inferiore al dovuto (Cass., sez. III, 28 febbraio 2012, n. 7662). Si comprende quanto sia arduo dimostrare di non avere prestato la diligenza del buon padre di famiglia, per non incorrere nell’ipotesi di dolo.

Le Regole da Fisco Feudale

Per giurisprudenza consolidata il reato si commette anche per Il “credito che, pur CERTO NELLA SUA ESISTENZA E NEL SUO ESATTO AMMONTARE, sia, PER QUALSIASI RAGIONE NORMATIVA, ancora non utilizzabile” (Cass. pen., sez. III, 7 luglio 2015, n. 36393). Ad esempio il credito compensato oltre soglia viene considerato non spettante, anche se legittimamente compensabile nel successivo periodo d’imposta o rimborsabile.

In altri termini, vige la seguente equazione:

CREDITO REALE e NON UTILIZZABILE = CREDITO NON SPETTANTE.

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 35/2018 ha preso atto che nella riforma del 2015, vi era una NON MODIFICA alla soglia di punibilità del reato di indebita compensazione. È stato reputato conforme al dettato costituzionale punire penalmente le indebite compensazioni, al superamento della soglia minima di 50.000 euro, anziché di 150.000 euro prevista in altre ipotesi (ad es. la dichiarazione infedele punita dall’art. 4 D.Lgs 74/2000). Ma anche l’adulterio dichiarativo verrà abbassato a 100.000 o soglie inferiori decise collettivamente su note piattaforme web, sanzionate dal Garante della Privacy, o futuri referendum alla Ponzio Pilato.

La riforma Renzi aveva come scopo il riequilibrio tra sanzioni amministrative e penali.  Per semplificare si potrebbe affermare che lo stato aumentava gli incassi da sanzioni, quasi convertendo in denaro le soglie di più lieve rilevanza penale. Poiché il sistema carcerario italiano era già sufficientemente incrinato, non era opportuno rischiare di farlo collassare con reati minori: meglio sanzionarli in moneta,  pesantemente e senza sconti. E invece per le compensazioni di crediti “non spettanti”, il contribuente “evasore” paga sia penalmente che “monetariamente”.

Infatti, in tema di sanzioni non penali sulla compensazione, l’art. 13 del D.Lgs 471/97 così recita:è applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi” e “in nessun caso si applica la definizione agevolata”. La Giurisprudenza considera, comunque, cumulabili sanzioni amministrative e penali. Il cumulo tra sanzioni tributarie penali e non penali è già sufficientemente sbilanciato a favore dello Stato, la revisione in imminente approvazione demolirà un già precario equilibrio. Spero nella rivincita dello Stato di Diritto, sfruttando il diritto di ripensamento del legislatore: sui tanti provvedimenti che allontanano la politica dalla realtà.

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