Questa parte è dedicata all’equity based-crowdfunding. Si parla di “equity-based crowdfunding” quando tramite l’investimento on-line si acquista un vero e proprio titolo di partecipazione in una società: in tal caso, la “ricompensa” per il finanziamento è rappresentata dal complesso di diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione nell’impresa.
In Italia il Decreto Crescita Bis (DL 18 ottobre 2012, n. 179 conv. con L. 221/2012) ha introdotto l’Equity Crowdfunding come strumento di finanziamento per le startup innovative, ovvero imprese che soddisfano i seguenti requisiti (art. 25, comma II, del DL 18 ottobre 2012, n. 179):
– la società deve essere costituita e svolgere attività d’impresa da non più di 48 mesi;
– la società deve avere la sede principale dei propri affari ed interessi in Italia;
– il totale del valore della produzione annua della società, a partire dal secondo anno, non deve essere superiore a 5 milioni di euro;
– la società non deve distribuire o aver distribuito utili;
– la società deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
– la società non deve essere stata costituita da una fusione, scissione societaria od a seguito di cessione d’azienda o di ramo d’azienda.
Nel luglio del 2013 la Consob, al termine di un articolato processo consultivo a cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha partecipato attivamente, ha emanato la prima regolamentazione di dettaglio a livello mondiale. Secondo il regolamento le piattaforme di equity crowdfunding devono essere iscritte al registro dei gestori di portali autorizzati dalla Consob, che è previsto all’art. ‘art. 50-quinquies del DLgs.n. 58/1998 (TUF) e contiene:
– una sezione ordinaria in cui sono iscritti i gestori di portali che sono autorizzati dalla Consob in seguito alla positiva verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dal TUF e dal Regolamento adottato dalla Consob con delibera 26 giugno 2013 n. 18592;
– una sezione speciale in cui sono annotate le banche e le imprese di investimento autorizzate alla prestazione dei relativi servizi di investimento che hanno comunicato alla Consob, prima dell’avvio dell’operatività, lo svolgimento dell’attività di gestione di un portale.
Attualmente le piattaforme di Equity crowdfunding autorizzate sono 14, 1 iscritta alla sezione speciale (Unicaseed) e 13 iscritte alla sezione ordinaria (Assiteca Crowd srl, Baldi and Partners srl, Crowdfundme srl, Ecomill srl, Equinvest srl, Fundera srl, Muum lab srl, Next Equity Crowdfunding Marche srl, Siamo Soci srl, Smarthub srl, Stars up srl, The ING Project srl, We are starting srl).
Diaman Tech, startup con sede a Marcon (VE), è il primo progetto in Equity Crowdfunding in Italia ed è ospitato dalla piattaforma Unicaseed. La campagna, lanciata il 31 Dicembre 2013 e chiusa il 31 Marzo 2014, aveva come obiettivo 147.000,00 euro per aumento di capitale. L’obiettivo è stato raggiunto al 107%, raccogliendo 160.000,00 euro.
Il DL 24 gennaio 2015, n.3 , il c.d. Investment Compact, prevede l’introduzione nel TUF (DLgs 24Febbraio 1998 n. 58) del comma 5-undecies che disciplina le PMI innovative ed estende a esse la possibilità di ricorrere all’equity crowdfunding.
Per “PMI innovative” si intendono le PMI, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, che possiedono i seguenti requisiti: a) residenza in Italia; b) la certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili; c) l’assenza di possesso di azioni quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione; d) l’assenza di iscrizione al registro speciale (quello riservato alle startup innovative); e) almeno due dei seguenti requisiti: 1) volume di spesa in ricerca e sviluppo in misura uguale o superiore al 3% della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa; 2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale; 3) titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, ovvero titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all’oggetto sociale e all’attività di impresa.
Quale sarà a questo punto il futuro dell’equity crowdfunding in Italia? Gli operatori intanto discutono di proposte di modifica all’attuale regolamento. Rimaniamo sintonizzati.
Vedi anche Crowdfunding: c’è grande confusione sotto il cielo – Parte II