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Giustizia

Eppur si muove…primi passi verso una riforma della giustizia civile?

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La giustizia civile, si sa, è uno dei principali problemi che rendono poco competitiva, poco attraente per le aziende investire in Italia. E, per le aziende che già in Italia hanno la loro sede, è un problema non indifferente che si va ad aggiungere ai problemi ordinari che la gestione di un’azienda porta con sé. Il diritto, la giustizia che dovrebbero essere visti dalle aziende italiane come uno strumento per risolvere i loro problemi purtroppo vengono invece vissuti come un ulteriore ostacolo nella vita lavorativa di tutti i giorni. E purtroppo, va detto che per come funziona oggi la giustizia civile italiana, i mal di pancia si avvertono non solo tra le aziende ma anche tra i privati, che hanno dei crediti da recuperare, che devono sfrattare un inquilino moroso, che devono affrontare separazioni giudiziali tra coniugi ecc… C’è purtroppo un sentimento diffuso di sfiducia nel sistema della giustizia (civile) che non fa bene a nessuno. Se a questo si accompagna una tradizionale diffidenza nei confronti della sempre più bistrattata categoria degli avvocati, il quadro non è certo idilliaco. Nei post sul tema giustizia che mi hanno preceduto qualcuno ha già richiamato la contrapposizione culla del diritto/tomba della giustizia. Come sempre, non basta dichiarare l’esistenza di diritti, affermare che si vuole tutelare il soggetto debole, occorre che dalle parole si passi ai fatti. E passare ai fatti nel caso della giustizia civile significa creare un sistema efficiente, semplice e snello che consenta a chi vanta diritti di ottenere in tempi rapidi giustizia. Perché una giustizia che arriva dopo anni è una giustizia beffarda.

Per riformare la Giustizia civile non servono a nessuno interventi spot. Occorre un ripensamento radicale del sistema e di alcune sue procedure. La legge 162/2014, che ha convertito il D.L. 132/2014 è un primo passo, a mio avviso interessante, in questa direzione. Un primo passo, non certo la soluzione definitiva: ci vedo però dei buoni spunti e un minimo di visione generale. Per poter dare un giudizio il più possibile obiettivo della stessa bisognerebbe attendere di verificare nel concreto che cosa di fatto accadrà (è solo al momento dell’applicazione che ci si rende conto dell’effettiva portata di una legge), ma almeno le intenzioni sembrano buone. Le direttive secondo cui si è mosso il legislatore mi paiono due: la riduzione del contenzioso e conseguentemente dei tempi dei processi, un recupero della funzione dell’avvocato come “consulente fuori dal processo” prima ancora che “difensore nel processo”. La riduzione del contenzioso passa attraverso meccanismi alternativi – bene ma, dovendo trovare una pecca, ancora poco si è fatto per snellire le procedure esistenti del processo (leggi riduzione termini, eliminazione di alcuni passaggi superflui nelle varie procedure ecc.).

Per me che sono un sostenitore dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie  è tuttavia certamente apprezzabile nell’ottica di rendere la nostra giustizia competitiva con quelle straniere e più affidabile quanto alle tempistiche, la previsione di una serie di strumenti che, almeno nelle intenzioni, dovrebbero rendere più snella la definizione del contenzioso. Mi riferisco da un lato alla possibilità di interrompere le cause in corso per avvalersi dello strumento dell’arbitrato in corso di causa, dall’altro all’introduzione della negoziazione assistita. Mi si obietterà che però la negoziazione assistita è un po’ un restyling della vecchia mediazione civile e commerciale. In parte, forse ma io qui ci vedo delle potenzialità e vi spiego subito perché. Dopo che gli avvocati vennero ex lege definiti mediatori di diritto, per bypassare il business di corsi di formazione volti a creare avvocati mediatori, finalmente qui viene riconosciuto all’avvocato il ruolo di “negoziatore” senza necessità di ulteriori corsi, titoli, qualifiche. Finalmente cioè si riconosce quello che nella pratica di tutti i giorni l’avvocato già fa, ossia tentare sempre una mediazione tra le parti prima di andare in giudizio. E lo si fa stabilendo che l’accordo ottenuto al termine della negoziazione ha valore di titolo esecutivo. Con questa riforma, ancor più che con la riforma della mediazione, si prova a fare una rivoluzione culturale, si cerca cioè di agire sul modello tradizionale di avvocato, concepito come quel soggetto che assiste la parte in un contenzioso giudiziale, cercando di attribuire maggior spazio alla conciliazione in sede stragiudiziale. Che il ruolo dell’avvocato di fatto sia trasformato da questa innovazione legislativa lo dimostra anche l’esigenza di adeguare il codice deontologico anche alla luce di questa nuova funzione. Devo dire che nella pratica, anche prima della entrata in vigore di questa norma, un buon avvocato di fatto già tenta sempre la conciliazione. Il riconoscere valore di titolo esecutivo a un eventuale accordo raggiunto tra le parti certo dovrebbe incentivare ulteriormente questa pratica. Non so all’atto pratico quanto nell’immediato l’introduzione della negoziazione potrà incidere effettivamente sulla riduzione del contenzioso civile giudiziale. Secondo i dati del Ministero tale modello di procedura consentirà di ridurre il flusso delle cause in entrata dei tribunali e dei giudici di pace di circa 60.000 cause per anno. Me lo auguro, so che però molto dipenderà in concreto dagli avvocati che dovranno credere in questo strumento e accettare la sfida facendo comprendere i benefici di una negoziazione in termini di tempi, costi e risultati a clienti litigiosi che spesso vedono nel contenzioso in tribunale l’unica soluzione ai loro problemi.

Non solo l’introduzione della negoziazione assistita rappresenta un potenziamento e rafforzamento della figura dell’avvocato e del suo ruolo nella società. Trovo in questo senso molto apprezzabile anche la norma in base alla quale l’avvocato potrà raccogliere fuori dal processo le dichiarazione delle persone informate dei fatti della causa e depositare al giudice il documento contenente tali dichiarazioni. Piccoli accorgimenti che, oltre a cercare di incidere sui tempi del processo, sembrano anche rimodellare appunto la figura del legale, attribuendogli un ruolo maggiormente incisivo nella gestione del contenzioso in sede stragiudiziale.

Viene poi ridimensionato  l’odioso meccanismo di compensazione delle spese, riaffermando una regola molto semplice: chi perde paga. Anche questa regola imporrà maggior cautela nella scelta di agire giudizialmente piuttosto che tentare una via conciliativa, in tutti in quei casi in cui non sia effettivamente possibile prevedere con ragionevolezza l’esito positivo della causa.

Sulla carta dunque buoni spunti anche se – lo ripeto – di lavoro sul campo ne resta molto.

Nella pratica tutto dipenderà da un mix di fattori.

In primo luogo, l’attuazione delle norme nelle prassi locali di ciascun tribunale.

In secondo luogo, la capacità degli avvocati di raccogliere le nuove sfide poste dalla negoziazione assistita – in questo fondamentale sarà una buona formazione universitaria accompagnata da un buon aggiornamento professionale. Credo la negoziazione possa divenire un buono strumento di risoluzione dei conflitti. Spero solo nella prassi non si verifichino, a causa di un cattivo uso dello strumento, effetti contrari rispetto a quelli auspicati: un allungamento dei già lunghi tempi di giustizia.

Dopo di che, volendo fare le pulci almeno su un aspetto (non l’unico ma sicuramente uno di quei punti che reclamano interventi urgenti oggi) di questa riforma della giustizia civile, mi sarei aspettato, tra i tanti interventi ancora mancanti, maggior incisività in tema di recupero del credito, questione che oggi è determinante, anche alla luce della diffidenza delle aziende straniere e dei problemi delle aziende italiane cui si accennava in apertura. Il legislatore è solo in parte intervenuto attraverso alcune modifiche alle procedure esecutive (il cosiddetto pignoramento). Ben vengano ovviamente misure per agevolare e rendere più efficace la ricerca dei beni del debitore da pignorare; ben venga pure la previsione di interessi più alti a carico del debitore ma a tutto questo il legislatore avrebbe dovuto da subito aggiungere almeno due accorgimenti: uno relativo ai tempi (non è possibile pensare a una riduzione dei tempi per ottenere il decreto ingiuntivo e per portarlo alla conoscenza del debitore? Non è possibile ripensare il meccanismo di opposizione al decreto ingiuntivo?) e l’altro relativo ai costi (molto spesso chi ha un credito da recuperare è frenato dai costi vivi di giustizia, marche da bolli, contributo unificato, tassa di registro). Sul recupero crediti dunque si sarebbe potuto fare di più e in ogni caso si deve fare di più.

In ogni caso, meglio l’uovo oggi che la gallina domani.

 

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