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Speaker's Corner

Opinione |Eliminare la prescrizione? Senza una riforma dell’intero processo penale è un errore

La norma voluta dal ministro Bonafede è sbagliata se non accompagnata da una riforma dell’intero processo penale, forse impossibile in Italia causa precisi interessi di categoria.

Non so quanto un cittadino estraneo al sistema giustizia abbia capito della battaglia in corso sul tema prescrizione, col clamore mediatico provocato dall’uscita dall’aula dei numerosi avvocati presenti all’inaugurazione dell’anno giudiziario a Milano contestando il magistrato e membro del CSM Piercamillo Davigo.

La riforma della prescrizione, come noto, prevede dal 1° gennaio di quest’anno la sospensione del decorso della stessa dopo la sentenza di 1° grado (di condanna o di assoluzione). Il tema è relativamente complesso e l’innovazione introdotta è a mio avviso l’effetto dei compromessi necessari a tenere in piedi le maggioranze governative, causa di riforme mal fatte o incomplete.

Le ragioni dei contrari

Tra i più illustri Carlo Nordio, ex Procuratore aggiunto a Venezia e ora o – opinionista per Il messaggero, Il Gazzettino e il Giornale. La Costituzione parla – all’Art 111 – di ragionevole durata dei processi. Il principio è sacro tanto da essere ribadito anche nella Carta dei Diritti della Unione Europea adottata a Nizza nel 2000. Di qui gli alti lai di magistrati e avvocati che paventano un allungamento dei processi a volte sine die e un aumento nei procedimenti pendenti che leggo stimati in +25.000 per la Cassazione, perché non bloccati in Appello dalla prescrizione.

E quelle di Piercamillo Davigo

Il problema della giustizia penale, a suo avviso, è dovuto soprattutto al sovraccarico dei processi, dovuto ad alcune anomalie italiane. In particolare:

  1. La norma costituzionale – Art. 27 comma 2 – che stabilisce L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. È un’anomalia tutta italiana, scrive Davigo, in quanto, ad esempio, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo prevede invece all’art. 6 comma 2: Ogni persona accusata di reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata (pagg. 41-42).
  2. Una seconda norma costituzionale, l’art. 111 penultimo comma che afferma Contro le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale ….. è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Il legislatore ordinario ha esteso la possibilità di ricorso anche ad altre ipotesi, tra le quali il vizio di motivazione. La conseguenza è che tutte le sentenze di condanna vengono impugnate.
  3. Non esistono deterrenze all’impugnazione. Il Codice di Procedura Penale – art. 597 – stabilisce il divieto di “reformatio in pejus”. Cosa significa? Che il giudice dell’impugnazione, se ad impugnare è solo l’imputato, non può aumentare la pena inflitta in 1° grado, neppure se, per errore, la pena è stata determinata in misura inferiore al minimo previsto per legge. In Francia dove questo divieto non sussiste, solo i 40% circa delle condanne a pena da eseguire viene appellato. E non si può certamente dire la Francia non sia uno Stato di Diritto.

In questo contesto nel quale tutti appellano e le Corti d’Appello non riescono a definire tempestivamente i processi, molti reati cadono in prescrizione.

Davigo cita dei dati di fine 2009: in Francia erano pendenti 37.000 processi, 169.000 da noi. E riporta una considerazione di Ernesto Lupo, nel 2011 primo presidente della Corte di Cassazione: I colleghi francesi si confrontano con circa 8 mila ricorsi all’anno, e con un centinaio di avvocati abilitati alle giurisdizioni superiori. Da noi i ricorsi penali sono più di 50 mila e gli avvocati iscritti all’albo della Cassazione sono più di 40 mila. Aggiungo io, in base al Rapporto CEPEJ2, alla stessa data i cassazionisti in Germania erano 180.000. Davigo aggiunge una dettagliata descrizione dei disincentivi ad appellare vigenti nel mondo anglosassone, Regno Unito e Stati Uniti.

In conclusione

  1. Un provvedimento isolato da una riforma complessiva del sistema penale peggiora la situazione, aggravando il carico dei processi pendenti.
  2. Non vi sarebbero violazioni dei sacri diritti del cittadino se si uniformassero le ns. leggi a quelle dei Paesi democratici citati.
  3. In Italia, oltre il dato dei 40.000 cassazionisti, il numero totale degli avvocati – quindi non solo penalisti – è di 243.000, uno ogni 250 italiani (compresi i bambini, i vecchi magari malati di Alzheimer, ecc.). E a mio avviso un’anomalia, perché in base ai dati CEPEJ nei Paesi dell’Europa occidentale la media è di un avvocato ogni 1000/1500 cittadini, e 2500 in Svezia.

Così stando le cose, certamente vi sono in Italia fior di professionisti bravi e degni del massimo rispetto, ma il numero eccessivo di avvocati (solo a Roma vi sono più avvocati che nell’intera Francia) è per me un dato patologico del sistema Italia e una delle cause del malfunzionamento della Giustizia. Vedrei quindi la clamorosa uscita degli avvocati dall’aula di Milano dove stava per intervenire Davigo come un gesto atto a difendere privilegi di casta, al fine di evitare il pericolo di una diminuzione delle loro occasioni di lavoro, mascherata da ideali declamate difese dei diritti dell’uomo e del cittadino imputato.

Tutto questo incide anche sull’economia. La stagnazione italiana è dovuta anche alla incapacità/volontà di fare le necessarie riforme per rendere attraente il sistema Paese per chi investe. I tempi lunghi della giustizia, ovviamente anche amministrativa e civile, l’eccesso del corpus legislativo e la difficoltà d’interpretarlo, i continui cambiamenti dello stesso specie per la parte fiscale, la pesantezza e inefficienza della burocrazia, sono freni per lo sviluppo dell’Italia. E la struttura delle corporazioni e anche dei piccoli gruppi d’interesse condiziona pesantemente la politica, trasversalmente da destra a sinistra.

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